Decreto Legislativo del 2016 numero 7 art. 10


DESTINAZIONE DEL PROVENTO DELLA SANZIONE

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 351, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017)

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