Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 88


REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI (E-CERTIS)

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 212.
(Comma così corretto da Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164)
2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

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