Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 44


TITOLO III Procedura di affidamento - CAPO I Modalità comuni alle procedure di affidamento - SEZIONE I Disposizioni comuni (DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
(Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

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