Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 121


ESTRAZIONE DI GAS E PROSPEZIONE O ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2016 numero 50 art. 121"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti