Decreto Legislativo del 2016 numero 50 Allegato II


Allegato II - Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164 comma 1 (Allegato II dir. 23)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1, si applicano alle seguenti attività:

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alia fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dei paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricità:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricità.

Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricità.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all'esercìzio di un'attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

3) attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;

5) attività relative alla fornitura di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).

Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”, e successive modifiche e integrazioni, si intende per:

i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 261 del 1999, sia quelli che ne sono esclusi;

iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

- servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento della posta),

- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6) attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.

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