Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 28


MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: “da lire cinquecentomila a lire due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 250 a euro 1.000”; inoltre, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti