Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 26


ULTERIORI MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato.».

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