Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 21


VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE UNICA

1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: “del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” sono aggiunte le seguenti: “, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta”;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.”.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti