Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 16


CAPO II Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472)

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole: “delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “dell'economia e delle finanze”;
b) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 7:
1) nel comma 3, le parole: “La sanzione può essere” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è” e dopo le parole: “all'accertamento” sono inserite le seguenti: “di mediazione e di conciliazione”;
2) nel comma 4, la parola: “eccezionali” è soppressa;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.”;
d) all'articolo 11:
1) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.”;
2) il comma 4 è abrogato;
3) nel comma 5, le parole da: “Quando” a: “grave, il”, sono sostituite dalla seguente: “Il” e le parole: “dall'articolo 5, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11, comma 1”;
4) nel comma 6, le parole da: “Per” a: “grave, la”, sono sostituite dalla seguente: “La”;
e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: “con adesione,” sono inserite le seguenti: “di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale,” e nel secondo periodo le parole: “, alla conciliazione giudiziale” sono soppresse;
f) all'articolo 13:
1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: “il novantesimo” a: “dall'errore;” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;”;
2) nel comma 1-bis, le parole: “e b-ter)” sono sostituite dalle seguenti: “, b-ter) e b-quater)”;
g) all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.”.
h) all'articolo 23, comma 1, le parole: “, ancorché non definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi”; inoltre le parole: “della somma risultante dall'atto o dalla” sono sostituite dalle seguenti: “di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla”.

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