Decreto Legislativo del 2015 numero 158 art. 1


TITOLO I Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: “valore aggiunto”, sono aggiunte le seguenti: “e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “enti o persone fisiche” sono aggiunte le seguenti: “o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge”;
c) alla lettera f), dopo le parole: “scadenza nel relativo termine;” sono aggiunte le seguenti: “non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;”;
d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.».

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