Decreto Legislativo del 2015 numero 147 art. 11


SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole: «in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus B.V», sono soppresse;
b) all'articolo 179, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.».
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni recate dall'articolo 166, comma 2-quater, si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

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