Decreto Legislativo del 2014 numero 53 art. 1


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005 N. 142

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;»;
b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;
c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»;
d) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»;
e) dopo la lettera h-bis, è inserita la seguente: «h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»;
f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;
g) la lettera l) è soppressa;
h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);»;
2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»;
3) il numero 4) è abrogato;
i) la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»;
l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse;
m) alla lettera s), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;»;
n) dopo la lettera s), è inserita la seguente: «s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»;
o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»;
p) dopo la lettera t), è inserita la seguente: «t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»;
q) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»;
r) la lettera z) è sostituita dalla seguente: «z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»;
s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»;
t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse;
u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», è inserita la seguente: «finanziario».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).»;
c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse;
c) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:
1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;
d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla seguente:
«b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
1) le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;
e) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis) Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.»;
f) al comma 2, la parola: «c)» è sostituita dalle seguenti: «b), n. 1)»;
g) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.»;
h) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»;
i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3.
4-ter. Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.»
l) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.»;
m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono:
a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;
b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;
c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.
6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro.
6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.
6-sexies. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:
a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;
b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.».
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» è inserita la seguente: «un»;
b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» è sostituita dalla seguente: «3»;
c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.»;
d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di comune accordo e consultato»;
e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»;
f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali,»;
b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;».
7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguatezza patrimoniale supplementare»;
b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,»;
c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le società di partecipazione finanziaria mista»;
d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono soppresse;
e) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti;»;
f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono stabilire, di comune accordo,»;
g) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.».
8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;
b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di comune accordo»;
c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le seguenti: «ovvero adottare altre misure»;
d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;
c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».
10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»;
b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»;
c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.
5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.
5-quater. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.
5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.».
11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».
12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche, se del caso, con specifici accordi.».
13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, prima delle parole: «le autorità», sono inserite le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all'Unione europea,»;
b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicato».
14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: «C) Combinazione di metodi. Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).».

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