Decreto Legislativo del 2014 numero 175 art. 27


RITENUTE SU AGENTI - COMUNICAZIONE DI AVVALERSI DI DIPENDENTI O TERZI

1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2014 numero 175 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti