Decreto Legislativo del 2014 numero 175 art. 20


COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D'INTENTO

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.

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