Decreto Legislativo del 2014 numero 175 art. 1


CAPO I Semplificazioni per le persone fisiche (DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA)

1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.
(Comma così modificato dall’ art. 16-bis, comma 3, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6 del presente decreto.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 949, lett. g), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)

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