Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 9


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 232 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.

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