Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 85


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 687 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “legittimo” è soppressa; le parole: “o legittimato o” sono sostituite dalla seguente: “anche” e la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.”.

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