Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 70


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 536 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: “i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “i figli, gli ascendenti”;
b) al secondo comma le parole: “legittimi” e “i legittimati e” sono soppresse;
c) al terzo comma le parole: “legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse.

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