Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 41


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 317 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.”.

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