Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 4


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 148 DEL CODICE CIVILE

1. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 148.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis”.

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