Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 35


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 278 DEL CODICE CIVILE

1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 278.
Autorizzazione all'azione
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.”.

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