Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 34


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 277 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: “naturale” è soppressa;
b) al secondo comma, dopo le parole: “che stima utili per” sono inserite le seguenti: “l'affidamento,”.

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