Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 31


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 270 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: “naturale” è soppressa;
b) al secondo comma le parole: “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti” sono soppresse;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Si applica l'articolo 245.”.

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