Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 27


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 262 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiunte le seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
b) la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.”;
d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.”;
e) al terzo comma le parole: “l'assunzione del cognome del padre” sono sostituite dalle seguenti: “l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

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