Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 23


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 252 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.”;
b) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
c) al secondo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla seguente: “genitore”; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.”;
d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale” sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: “naturale” è soppressa;
f) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.”.

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