Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 20


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 248 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: “L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;
c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.”.

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