Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 2


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 128 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;
b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.”.

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