Decreto Legislativo del 2012 numero 91 art. 2


MODIFICHE ALLA PARTE III, TITOLO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ell'alinea dopo le parole: «individua con regolamento» sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori»;
b) alla lettera c) le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 83-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 83-bis, comma 2,»;
c) alla lettera m) le parole: «dal comma 4 dell'articolo 83-sexies,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 83-sexies, comma 4,»;
d) dopo la lettera o) è inserita la seguente:
«o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;»;
e) alla lettera p) le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «e» e le parole: «ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma».
2. All'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «rinviare» è sostituita dalla seguente: «demandare»;
b) la parola: «demandate» è sostituita dalla seguente: «delegate»;
c) dopo le parole: «della Consob» è inserita la seguente: «esercitata».
3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «La vigilanza sulle società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «La vigilanza sul sistema di gestione accentrata»;
b) dopo le parole: «possono chiedere alle società» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari».
4. All'articolo 83-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile» sono sostituite dalla seguente: «documenti»;
b) al comma 2, le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche indicate al comma 1».
5. La rubrica dell'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: «Emissione di strumenti finanziari».
6. All'articolo 83-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Non può esservi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi».
7. All'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguente modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.»;
c) al comma 4, le parole: «fissata per l'assemblea in prima convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicata nel comma 2, ultimo periodo» e le parole: «entro il successivo termine indicato nello statuto delle società indicate nel comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.».
8. All'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-octies» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies».
9. All'articolo 83-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed f), e» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e g),» e dopo le parole: «dell'articolo 83-duodecies» sono inserite le seguenti: «nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «su supporto informatico» sono aggiunte le seguenti: «in un formato comunemente utilizzato»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.».
10. All'articolo 83-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea»;
b) al comma 2, le parole: «devono pervenire» sono sostituite dalla seguente: «pervengono»;
c) al comma 3, dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» è inserita la seguente: «almeno»;
d) al comma 4, dopo le parole: «a disposizione dei soci» sono inserite le seguenti: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».
11. Dopo l'articolo 83-duodecies è inserito il seguente: «Art. 83-terdecies Pagamento dei dividendi 1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento.».
(Capoverso così corretto da Comunicato 5 luglio 2012, pubblicato nella G.U. 5 luglio 2012, n. 155)
12. Alla rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «rappresentati da titoli» sono sostituite dalla seguente: «cartolari».
13. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «titoli» è sostituita dalla seguente: «documenti».

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