Decreto Legislativo del 2012 numero 91 art. 1


MODIFICHE AL LIBRO V, CAPO V, DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione»;
b) al secondo comma, le parole: «, diverse dalle società cooperative,» sono soppresse.
2. Al primo comma dell'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.».
3. All'articolo 2376 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.».
4. All'articolo 2415 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione»;
b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.»;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».

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