Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 7


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»;
b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative»;
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.»;
(Lettera così modificata dall'art. 36, comma 10-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono soppresse;
e) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».

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