Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 3


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;
b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»;
c) nel capoverso articolo 108:
1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»;
2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;
d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.»;
e) nel capoverso articolo 111, al comma 1:
1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «società di persone» sono inserite le seguenti: «o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»;
f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: «società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»;
g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente»;
h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.»;
i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.»;
l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.»;
m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.»;
n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
o) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.»;
p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2, le parole: «uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per mille» e le parole: «dell'ammontare dei crediti garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse»;
q) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 5, le parole: «La Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta», sono sostituite dalle seguenti: «l'Organismo»;
r) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.»;
s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.»;
t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.»;
u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 è sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). - 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis.».

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