Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 28


(abrogato) MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

[1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.]
(Articolo abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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