Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 19


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 28, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.».

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