Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 11


INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 17-BIS AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Attività di cambiavalute). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio. 5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3. 7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività; b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; d) cessazione dell'attività. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'Organismo indicata nel presente articolo.».

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