Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 32


TITOLO VI Contratti - CAPO I Contratti del turismo organizzato - (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti dall’ articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’ articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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