Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 15


CAPO III Disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive (STANDARD QUALITATIVI)

1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l’offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.
2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’ articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

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