Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 11


PUBBLICITÀ DEI PREZZI

(art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 11"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti