Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 45


TITOLO IX Disposizioni finali (DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 45"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti