Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 37


TRASFERIMENTI STATISTICI TRA LE REGIONI

1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile.
2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione che effettua il trasferimento.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilità effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40, comma 5.
4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:
a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2;
b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori;
c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;
d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili;
e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme nazionali.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti e quantificati gli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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