Decreto Legislativo del 2011 numero 28 art. 36


PROGETTI COMUNI CON PAESI TERZI

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricità da fonti rinnovabili è importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno è effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricità è prodotta nel Paese terzo, è di pari durata e di entità inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilità ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b) la produzione e l'importazione avviene con modalità tali da assicurare che l'elettricità importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'elettricità importata per le finalità di cui all'articolo 40.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere stabilito, salvaguardando gli accordi già stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è abrogato.

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