Decreto Legislativo del 2011 numero 150 art. 32


DELL'OPPOSIZIONE A PROCEDURA COATTIVA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

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