Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 8


SEZIONE DEL REGISTRO PER I REVISORI INATTIVI
1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.
2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all' articolo 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.
3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all' articolo 5 e non sono soggetti al controllo della qualità di cui all' articolo 20, né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi.

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