Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 7


CONTENUTO INFORMATIVO DEL REGISTRO
1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il numero di iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;
h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d).
2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d);
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) il numero di partita I.V.A. della società;
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;
l) ogni altra eventuale iscrizione che la società ha in albi o registri di società di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico;
n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell' articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell' articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti