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MODIFICHE AL TUIF 1. All' articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti». 2. L' articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1. 2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.». 3. All' articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti». 4. All' articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»; b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti». 5. All' articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti». 6. All' articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 158». 7. L' articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.». 8. Il comma 3 dell' articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.». 9. All' articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale». 10. Il comma 2 dell' articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.». 11. All' articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale». 12. All' articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»; b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale». 13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti». 14. Il comma 2 dell' articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «2.Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.». 15. Il comma 4 dell' articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.». 16. All' articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»; b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»; c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale». 17. Il comma 1 dell' articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.». 18. Il comma 4 dell' articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.». 19. All' articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto». 20. All' articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale». 21. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.