Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 37


CAPO X Modifiche e abrogazioni alla normativa vigente (MODIFICHE AL CODICE CIVILE)
1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».
7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».
8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».
9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.
10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».
13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».
14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».
16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente:
«16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».
17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;
b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;
c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».
20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».
21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;
b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».
22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».
23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».
24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».
26. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».
27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e, al secondo comma, le parole «o del revisore» sono soppresse.
28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;
b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».
30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».
31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».
32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».
33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».
34. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.
35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;
b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».
36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

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