Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 36


DEROGHE IN CASO DI EQUIVALENZA
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla Commissione europea:
a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;
b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 36"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti