Decreto Legislativo del 2010 numero 39 art. 21


CAPO VII Vigilanza (COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonché in merito a:
a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c) la formazione continua;
d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità.
3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, può indirizzare loro raccomandazioni e può, in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.
6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.
7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all' articolo 24.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.
9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

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