Decreto Legislativo del 2010 numero 28 art. 24


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, il quale prevede:
16-decies. Il termine di cui all’ articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
(Comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10)]

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