MODIFICA ALL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 821. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»;
b) al comma 2, le parole: «può raccogliere» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole: «per la costituzione» sono inserite le seguenti: «, l'identificazione»;
d) al comma 2-ter, dopo la lettera e) è aggiunta in fine a seguente:
«e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».