Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 30-septies


DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.
1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.
(Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
(Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64, che ha aggiunto l'intero Titolo V-bis)

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